L’Area Fiscale e Previdenziale fornisce a lavoratori e pensionati un servizio di assistenza e consulenza completo e personalizzato nel campo fiscale, previdenziale e delle prestazioni sociali e assistenziali.
Attraverso diverse convenzioni, siamo in grado di offrire ai cittadini, siano essi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, frontalieri o residenti all’estero, alcuni servizi tipici di un CAF e Patronato nell’ottica della massima attenzione alle esigenze del cliente, attraverso professionisti altamente qualificati.
I nostri servizi
Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge n. 166/2013.
I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio.
L’imposta generale sui redditi si applica:
- alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato per i redditi ivi prodotti
Si ricorda inoltre che, onde evitare sanzioni, le persone fisiche sono obbligate a fare la dichiarazione dei redditi a San Marino (Mod. “IGR L”) qualora, nel corso dell’anno, abbiano ricevuto più IGR “G” come:
– “Certificati di redditi da pensione” nell’anno (IGR G redditi da pensione),
– “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente) dallo stesso datore di lavoro,
– “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente) da datori di lavoro diversi,
– Certificazione di Indennità Economiche corrisposte dall’ISS (mobilità o disoccupazione),
o abbiano fonti di reddito ulteriori, quali:
– Rendite catastali (IGR I) superiori alla quota esente,
– ogni altro reddito percepito,
– ogni altro reddito esente, se complessivamente superiore a euro 7.500,00 lordi.
L’infrazione di omessa dichiarazione dei redditi è sanzionabile in base all’art. 139 (Sanzioni pecuniarie amministrative), comma 1, lett. c) della Legge 116 del 2013: “dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l’imposta dovuta con un minimo di €500,00” e comporta anche la perdita di un eventuale credito spettante.
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI scarica il pdf
https://www.usl.sm/wp-content/uploads/2024/02/Elenco-IGR-L-e-DAPEF-2.pdf
Con l’iscrizione all’ Unione Sammarinese dei Lavoratori, hai diritto ai seguenti servizi (per i non iscritti verrà richiesto un contributo):
- Pratiche previdenziali e pensionistiche
- Controllo versamenti contributivi
- Richieste estratti previdenziali Italia e San Marino
- Richiesta CUD
- Compilazione e trasmissione pratica REDEST
- Domanda detassazione pensione INPS
- Richiesta abilitazione SMAC CARD al servizio mensa
Inoltre puoi avere informazioni aggiornate sulla normativa previdenziale sammarinese.
Le attività riferite all’ITALIA sono erogate in collaborazione con l’ITAL UIL
Per prendere appuntamento, puoi scrivere a: infoservizi@usl.sm
IMU
CHI DEVE PAGARE L’IMU
Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale, sono tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti, i possessori di immobili situati nello Stato Italiano intesi come:
• proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
• titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;
• titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
• titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal Giudice della separazione o divorzio.
Non sono assoggettabili a IMU:
• l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
• i fabbricati rurali ad uso abitativo se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
• i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola;
• i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”.
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
Non è tenuto al pagamento dell’IMU chi detiene l’immobile in qualità di:
• proprietario della casa coniugale assegnata all’altro coniuge;
• nudo proprietario;
• locatario/affittuario;
L’IMU, che è determinata secondo aliquote previste dai singoli Comuni, deve essere pagata entro:
• il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione;
• il 16 dicembre seconda rata a saldo.
I contribuenti interessati alla presentazione del Modello Unico/Redditi o al Modello 730 possono presentarsi ed avere assistenza per:
- l’elaborazione del modello presentato;
- il calcolo dei versamenti e la predisposizione delle deleghe di pagamento;
- la trasmissione della dichiarazione.
- Informazioni lavorative di carattere amministrativo, fiscale e tributario
- Controllo buste paga
- Domanda Reddito Minimo Mensile
- Domanda Assegno familiare integrativo
- Stampa IGR G
- Consulenza amministrativa, fiscale e tributaria
- Elaborazione pratica ISEE per “polo” di Bologna
- Ricalcolo Imposta Patrimoniale Straordinaria (IPS)
- Richiesta visure catastali Italia / San Marino
- Calcolo reddito medio annuo pro-capite per richiesta contributo dello Stato in materia di Edilizia Sovvenzionata (legge n. 44 del 31 marzo 2015)
Le attività riferite all’ITALIA sono erogate in collaborazione con i CAF UIL